Art. 23. Modifica all'articolo 53 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. Il comma 2 dell'articolo 53 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' sostituito dal seguente: "2. Qualora ai sensi del comma 1 venga stabilito che i centri, strutture o commissioni di cui al comma medesimo debbano essere istituiti presso l'azienda, la loro specifica collocazione e' definita nell'ambito della disciplina regolamentare di cui all'articolo 23, comma 4;".