Art. 23.
                      Modifica all'articolo 53
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 53 della  legge  provinciale  1  aprile
1993, n. 10 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Qualora  ai  sensi  del  comma 1 venga stabilito che i centri,
strutture o commissioni di  cui  al  comma  medesimo  debbano  essere
istituiti   presso  l'azienda,  la  loro  specifica  collocazione  e'
definita  nell'ambito   della   disciplina   regolamentare   di   cui
all'articolo 23, comma 4;".