Art. 24. Modifica all'articolo 55 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) il termine entro il quale deve essere adottata la disciplina regolamentare di cui all'articolo 23, comma 4, per quanto necessario a garantire il primo funzionamento dell'azienda stessa".