Art. 24.
                      Modifica all'articolo 55
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1.  Al  comma  1  dell'articolo 55 della legge provinciale 1 aprile
1993, n. 10 la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  "b) il termine entro il quale deve essere  adottata  la  disciplina
regolamentare  di cui all'articolo 23, comma 4, per quanto necessario
a garantire il primo funzionamento dell'azienda stessa".