Art. 25. Modifiche all'articolo 56 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. Il comma 6 dell'articolo 56 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' sostituito dal seguente: "6. Su domanda da presentarsi entro un anno dalla data di messa a disposizione il personale di ruolo di cui al comma 4 e' iscritto nei ruoli nominativi provinciali di cui all'articolo 49, comma 8, sulla base della tabella di equiparazione costituente l'allegato A) alla legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 concernente "Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia igiene e sanita' pubblica" ovvero, per le qualifiche livelli ivi non previsti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 64, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. I requisiti previsti dalle tabelle allegate rispettivamente alla legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 e al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicenibre 1979, n. 761 devono essere posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge". 2. Il comma 8 dell'articolo 56 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' sostituito dal seguente: "8. Qualora lo stipendio base e l'indennita' integrativa speciale acquisiti dal personale di cui al comma 6 presso la Provincia risultino complessivamente superiori ai corrispondenti emolumenti spettanti presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari, la differenza tra gli stessi viene conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con un terzo di ciascuno dei futuri aumenti economici di carattere generale, esclusi quelli relativi all'indennita' integrativa speciale. Detto assegno e' equiparato ad ogni effetto allo stipendio, con esclusione della progressione economica per anzianita' e del compenso per lavoro straordinario".