Art. 25.
                      Modifiche all'articolo 56
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1.  Il  comma  6  dell'articolo 56 della legge provinciale 1 aprile
1993, n. 10 e' sostituito dal seguente:
  "6. Su domanda da presentarsi entro un anno dalla data di  messa  a
disposizione  il personale di ruolo di cui al comma 4 e' iscritto nei
ruoli nominativi provinciali di cui all'articolo 49, comma  8,  sulla
base  della  tabella  di equiparazione costituente l'allegato A) alla
legge  provinciale  5  novembre  1991,  n.  23   concernente   "Norme
transitorie  per  l'esercizio  delle  funzioni  in  materia  igiene e
sanita' pubblica" ovvero, per le qualifiche livelli ivi non previsti,
secondo le disposizioni di cui  all'articolo  64,  primo  comma,  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. I
requisiti previsti dalle tabelle allegate rispettivamente alla  legge
provinciale  5 novembre 1991, n. 23 e al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicenibre 1979, n. 761  devono  essere  posseduti  alla
data di entrata in vigore della presente legge".
  2.  Il  comma  8  dell'articolo 56 della legge provinciale 1 aprile
1993, n. 10 e' sostituito dal seguente:
  "8. Qualora lo stipendio base e l'indennita'  integrativa  speciale
acquisiti  dal  personale  di  cui  al  comma  6  presso la Provincia
risultino complessivamente  superiori  ai  corrispondenti  emolumenti
spettanti  presso  l'azienda  provinciale  per i servizi sanitari, la
differenza tra gli  stessi  viene  conservata  a  titolo  di  assegno
personale  riassorbibile  con un terzo di ciascuno dei futuri aumenti
economici   di   carattere   generale,   esclusi   quelli    relativi
all'indennita'  integrativa speciale.  Detto assegno e' equiparato ad
ogni  effetto  allo  stipendio,  con  esclusione  della  progressione
economica per anzianita' e del compenso per lavoro straordinario".