Art. 26.
                      Modifica all'articolo 58
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1.  Il  comma  5  dell'articolo 58 della legge provinciale 1 aprile
1993, n. 10 e' sostituito dal seguente:
  "5. Limitatamente al periodo di un anno  immediatamente  successivo
al  trasferimento  delle  funzioni  di  cui all'articolo 55, comma 1,
lettera c), l'azienda adotta il solo bilancio annuale di  previsione,
redatto  in  termini  di  competenza  e di cassa, in conformita' agli
obiettivi determinati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo
7, comma 5".