Art. 26. Modifica all'articolo 58 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. Il comma 5 dell'articolo 58 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' sostituito dal seguente: "5. Limitatamente al periodo di un anno immediatamente successivo al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c), l'azienda adotta il solo bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, in conformita' agli obiettivi determinati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7, comma 5".