Art. 27. Modifica all'articolo 60 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. Il comma 3 dell'articolo 60 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' sostituito dal seguente: "3. Nei casi in cui dalle disposizioni della presente legge non risultino espressamente indicati gli organi competenti all'adozione di determinati provvedimenti previsti dalle leggi provinciali richiamate al comma 2, alla loro individuazione provvede la Giunta provinciale, tenendo conto della struttura organizzativa dell'azienda come definita dalla presente legge nonche', subordinatamente alla loro adozione, dalle norme regolamentari di cui all'articolo 23, comma 4".