Art. 27.
                      Modifica all'articolo 60
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 60 della  legge  provinciale  1  aprile
1993, n. 10 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Nei  casi  in  cui dalle disposizioni della presente legge non
risultino espressamente indicati gli organi  competenti  all'adozione
di   determinati   provvedimenti  previsti  dalle  leggi  provinciali
richiamate al comma 2, alla loro individuazione  provvede  la  Giunta
provinciale, tenendo conto della struttura organizzativa dell'azienda
come  definita  dalla  presente  legge nonche', subordinatamente alla
loro adozione, dalle norme  regolamentari  di  cui  all'articolo  23,
comma 4".