Art. 28. Nuove denominazioni ed attribuzioni dei servizi competenti in materia di sanita' 1. Alle schede relative ai servizi dei dipartimenti, costituenti l'allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) la scheda n. 24 - Servizio piano sanitario - e' sostituita dalla seguente: "24. Servizio programmazione e ricerca sanitaria. 1. Il servizio provvede a realizzare le attivita' volte all'elaborazione, formazione e controllo dell'attuazione del piano sanitario provinciale e degli altri strumenti della programmazione sanitaria provinciale utilizzando in via sistematica la collaborazione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. In tale ambito cura la definizione degli obiettivi specifici annuali da assegnare all'azienda. 2. Per le finalita' di programmazione sanitaria cura l'effettuazione di ricerche e studi anche d'intesa con organismi di ricerca pubblici e privati ed avvalendosi di altri servizi della Provincia e dell'azienda provinciale per i servizi sanitari in particolare per quanto attiene all'osservazione epidemiologica, alla valutazione della qualita' dell'assistenza, agli aspetti di valutazione economica ed alle modalita' di accesso ai servizi sanitari da parte dei cittadini. Promuove altresi' la realizzazione di iniziative di ricerca sanitaria finalizzata. 3. Progetta iniziative di promozione della salute anche attraverso lo sviluppo di strategie multisettoriali. 4. Cura la definizione degli strumenti di pianificazione e controllo delle attivita' sanitarie provinciali attraverso modalita' di collaborazione sistematica con l'azienda. 5. Acquisisce le informazioni interne ed esterne al servizio sanitario provinciale necessarie per l'elaborazione e la verifica del piano sanitario provinciale e dei suoi strumenti di attuazione, accedendo direttamente, per le informazioni interne, al patrimonio informativo dell'azienda. 6. Definisce e aggiorna nell'ambito della programmazione sanitaria i livelli uniformi di assistenza sanitaria garantiti dal servizio sanitario provinciale verificandone il rispetto da parte dell'azienda. 7. Coordina l'operativita' dei comitati di distretto e ne acquisisce le proposte al fine di una loro valutazione in sede di definizione degli obiettivi specifici annuali da assegnare all'azienda e di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi prefissati. 8. Verifica, in collaborazione con gli altri servizi competenti in materia di sanita' e con il servizio attivita' socio-assistenziali, la congruita' del programma di attivita' dell'azienda annesso al bilancio di previsione e ne controlla sistematicamente il grado di attuazione nonche' la corrispondenza tra costi e risultati, attivando eventuali misure correttive. 9. Provvede all'espletamento delle attivita' concernenti il controllo sui provvedimenti dell'azienda da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale, nella materia di specifica competenza, e partecipa, in rapporto alle proprie attribuzioni, alle attivita' di controllo sugli altri provvedimenti dell'azienda. 10. Predispone la relazione annuale sullo stato del servizio sanitario provinciale d'intesa con gli altri servizi competenti in materia di sanita' e con il servizio attivita' socio-assistenziali e con la collaborazione dell'azienda, in particolare per gli aspetti relativi all'osservazione epidemiologica, alle attivita' realizzate e ai livelli delle prestazioni erogate. 11. Sviluppa nelle materie di competenza relazioni sistematiche con gli organi dello Stato, con le omologhe strutture delle regioni e della Provincia autonoma di Bolzano e con altre istituzioni."; b) la scheda n. 25 - Servizio attivita' sanitarie - e' sostituita dalla seguente: "25. Servizio attivita' di gestione sanitaria. 1. Il servizio provvede alle attivita' di gestione sanitaria di competenza della Provincia. 2. Predispone gli indirizzi in materia di criteri di accesso alle prestazioni sanitarie. 3. Cura le istruttorie concernenti le autorizzazioni sanitarie e l'acreditamento delle istituzioni e strutture sanitarie, le convenzioni e gli altri atti demandati alla competenza della Provincia in materia sanitaria, ad eccezione di quelli di natura programmatoria o finanziaria. 4. Provvede all'espletamento delle attivita' concernenti il controllo sui provvedimenti dell'azienda da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale, nella materia di specifica competenza, e partecipa, in rapporto alle proprie attribuzioni, alle attivita' di controllo sugli altri provvedimenti dell'azienda. 5. In armonia col piano sanitario provinciale e con i principi della contrattazione collettiva e nel rispetto degli obiettivi definiti dalla Giunta provinciale, predispone, in collaborazione con l'azienda, gli indirizzi e le iniziative in merito all'impostazione ed all'applicazione degli accordi di lavoro concernenti il personale dipendente e convenzionato dell'azienda stessa. 6. Assiste la delegazione di parte pubblica in sede di contrattazione collettiva e verifica l'attuazione e la funzionalita' degli accordi sindacali sottoscritti. 7. Elabora indirizzi in ordine alle attivita' di formazione ed aggiornamento professionale del personale dell'azienda. Cura i raccordi intersettoriali in materia, concorrendo, secondo i programmi promossi a livello provinciale e nazionale, allo sviluppo ed al coordinamento di progetti integrati. Provvede all'espletamento delle attivita' formative di competenza della Provincia. 8. Predispone i provvedimenti di indirizzo, di promozione e di verifica in ordine all'applicazione del sistema di controllo della qualita' delle prestazioni da parte dell'azienda. Verifica gli strumenti adottati e i risultati conseguiti, attraverso il diretto accesso al patrimonio informativo dell'azienda. 9. Cura le relazioni con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti dei malati ai fini della salvaguardia del diritto alla fruizione delle prestazioni ed all'efficacia ed efficienza dei servizi sanitari. 10. Sviluppa nelle materie di competenza relazioni sistematiche con gli organi dello Stato, con le omologhe strutture delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano e con altre istituzioni."; e) la scheda n. 26 - Servizio finanziamento attivita' sanitarie - e' sostituita dalla seguente: "26. Servizio economia sanitaria. 1. Il servizio provvede allo svolgimento delle funzioni inerenti il finanziamento del servizio sanitario provinciale e di quelle attinenti il controllo della spesa sanitaria. 2. Provvede all'individuazione, ripartizione, assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate al servizio sanitario provinciale avuto riguardo alle previsioni del bilancio annuale e pluriennale della Provincia ed in coerenza con le indicazioni della programmazione provinciale. 3. Effettua in collaborazione con il servizio programmazione e ricerca sanitaria le verifiche di congruita' dei bilanci annuali e pluriennali dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e degli annessi programmi di attivita' rispetto al piano sanitario provinciale ed alle direttive della Giunta provinciale. 4. Cura la definizione degli indirizzi e degli strumenti tecnici per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'azienda, per la contabilita' ed il controllo di gestione e ne controlla l'attuazione. 5. Verifica sistematicamente l'andamento della complessiva gestione dell'azienda sia accedendo al patrimonio informativo della stessa, sia con altre modalita' operative. 6. In collaborazione con gli altri servizi competenti in materia sanitaria effettua analisi economiche e di valutazione sugli investimenti ed elabora opportuni indicatori di attivita', di costo e di risultato. 7. Provvede all'espletamento delle attivita' concernenti il controllo sui provvedimenti dell'azienda da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale, nella materia di specifica competenza, e partecipa, in rapporto alle proprie attribuzioni, alle attivita' di controllo sugli altri provvedimenti dell'azienda. 8. Provvede in ordine alle attivita' concernenti l'autorizzazione all'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte dell'azienda. 9. Cura, anche in collaborazione con l'azienda e conformemente alle indicazioni del piano sanitario provinciale, la predisposizione dei tariffari delle prestazioni sanitarie e di ogni altra attivita' da erogare a pagamento. Formula, in accordo con gli altri servizi competenti in materia sanitaria, proposte per la definizione della partecipazione alla spesa da parte dei cittadini e per l'acquisizione di altre risorse ai fini del finanziamento del servizio sanitario provinciale. 10. Sviluppa nelle materie di competenza relazioni sistematiche con gli organi dello Stato, con le omologhe strutture delle Regioni e della Provincia autonoma di Bolzano e con altre istituzioni".