Art. 28.
                 Nuove denominazioni ed attribuzioni
            dei servizi competenti in materia di sanita'
 
  1.  Alle  schede  relative ai servizi dei dipartimenti, costituenti
l'allegato C  alla  legge  provinciale  29  aprile  1983,  n.  12,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  sono  apportate  le seguenti
ulteriori modifiche:
   a) la scheda n. 24 - Servizio  piano  sanitario  -  e'  sostituita
dalla seguente:
  "24. Servizio programmazione e ricerca sanitaria.
  1.   Il   servizio   provvede   a  realizzare  le  attivita'  volte
all'elaborazione, formazione e controllo  dell'attuazione  del  piano
sanitario  provinciale  e  degli altri strumenti della programmazione
sanitaria   provinciale   utilizzando   in   via    sistematica    la
collaborazione  dell'azienda  provinciale  per i servizi sanitari. In
tale ambito cura la definizione degli obiettivi specifici annuali  da
assegnare all'azienda.
  2.    Per   le   finalita'   di   programmazione   sanitaria   cura
l'effettuazione di ricerche e studi anche d'intesa con  organismi  di
ricerca  pubblici  e  privati  ed  avvalendosi di altri servizi della
Provincia e  dell'azienda  provinciale  per  i  servizi  sanitari  in
particolare  per quanto attiene all'osservazione epidemiologica, alla
valutazione  della  qualita'   dell'assistenza,   agli   aspetti   di
valutazione  economica  ed  alle  modalita'  di  accesso  ai  servizi
sanitari da parte dei cittadini. Promuove altresi'  la  realizzazione
di iniziative di ricerca sanitaria finalizzata.
  3.  Progetta iniziative di promozione della salute anche attraverso
lo sviluppo di strategie multisettoriali.
  4.  Cura  la  definizione  degli  strumenti  di  pianificazione   e
controllo  delle attivita' sanitarie provinciali attraverso modalita'
di collaborazione sistematica con l'azienda.
  5. Acquisisce  le  informazioni  interne  ed  esterne  al  servizio
sanitario provinciale necessarie per l'elaborazione e la verifica del
piano  sanitario  provinciale  e  dei  suoi  strumenti di attuazione,
accedendo direttamente, per le informazioni  interne,  al  patrimonio
informativo dell'azienda.
  6.  Definisce e aggiorna nell'ambito della programmazione sanitaria
i livelli uniformi di assistenza  sanitaria  garantiti  dal  servizio
sanitario    provinciale   verificandone   il   rispetto   da   parte
dell'azienda.
  7.  Coordina  l'operativita'  dei  comitati  di  distretto   e   ne
acquisisce  le  proposte  al  fine di una loro valutazione in sede di
definizione  degli   obiettivi   specifici   annuali   da   assegnare
all'azienda  e  di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi
prefissati.
  8. Verifica, in collaborazione con gli altri servizi competenti  in
materia  di  sanita' e con il servizio attivita' socio-assistenziali,
la congruita' del programma  di  attivita'  dell'azienda  annesso  al
bilancio  di  previsione  e ne controlla sistematicamente il grado di
attuazione nonche' la corrispondenza tra costi e risultati, attivando
eventuali misure correttive.
  9.   Provvede   all'espletamento  delle  attivita'  concernenti  il
controllo    sui    provvedimenti    dell'azienda    da    sottoporre
all'approvazione della Giunta provinciale, nella materia di specifica
competenza,  e partecipa, in rapporto alle proprie attribuzioni, alle
attivita' di controllo sugli altri provvedimenti dell'azienda.
  10. Predispone  la  relazione  annuale  sullo  stato  del  servizio
sanitario  provinciale  d'intesa  con gli altri servizi competenti in
materia di sanita' e con il servizio attivita' socio-assistenziali  e
con  la  collaborazione  dell'azienda, in particolare per gli aspetti
relativi all'osservazione epidemiologica, alle attivita' realizzate e
ai livelli delle prestazioni erogate.
  11. Sviluppa nelle materie di competenza relazioni sistematiche con
gli organi dello Stato, con le omologhe  strutture  delle  regioni  e
della Provincia autonoma di Bolzano e con altre istituzioni.";
   b)  la scheda n. 25 - Servizio attivita' sanitarie - e' sostituita
dalla seguente:
  "25. Servizio attivita' di gestione sanitaria.
  1. Il servizio provvede alle attivita'  di  gestione  sanitaria  di
competenza della Provincia.
  2.  Predispone  gli indirizzi in materia di criteri di accesso alle
prestazioni sanitarie.
  3. Cura le istruttorie concernenti le  autorizzazioni  sanitarie  e
l'acreditamento   delle   istituzioni   e   strutture  sanitarie,  le
convenzioni  e  gli  altri  atti  demandati  alla  competenza   della
Provincia  in  materia  sanitaria,  ad  eccezione di quelli di natura
programmatoria o finanziaria.
  4.  Provvede  all'espletamento  delle  attivita'   concernenti   il
controllo    sui    provvedimenti    dell'azienda    da    sottoporre
all'approvazione della Giunta provinciale, nella materia di specifica
competenza, e partecipa, in rapporto alle proprie attribuzioni,  alle
attivita' di controllo sugli altri provvedimenti dell'azienda.
  5.  In  armonia  col  piano  sanitario provinciale e con i principi
della  contrattazione  collettiva  e  nel  rispetto  degli  obiettivi
definiti  dalla Giunta provinciale, predispone, in collaborazione con
l'azienda, gli indirizzi e le iniziative in  merito  all'impostazione
ed  all'applicazione degli accordi di lavoro concernenti il personale
dipendente e convenzionato dell'azienda stessa.
  6.  Assiste  la  delegazione  di  parte   pubblica   in   sede   di
contrattazione  collettiva e verifica l'attuazione e la funzionalita'
degli accordi sindacali sottoscritti.
  7. Elabora indirizzi in ordine  alle  attivita'  di  formazione  ed
aggiornamento   professionale  del  personale  dell'azienda.  Cura  i
raccordi intersettoriali in materia, concorrendo, secondo i programmi
promossi a livello provinciale  e  nazionale,  allo  sviluppo  ed  al
coordinamento  di progetti integrati. Provvede all'espletamento delle
attivita' formative di competenza della Provincia.
  8. Predispone i provvedimenti di  indirizzo,  di  promozione  e  di
verifica  in  ordine  all'applicazione del sistema di controllo della
qualita'  delle  prestazioni  da  parte  dell'azienda.  Verifica  gli
strumenti  adottati  e  i risultati conseguiti, attraverso il diretto
accesso al patrimonio informativo dell'azienda.
  9. Cura le relazioni con gli organismi di volontariato e di  tutela
dei  diritti  dei  malati ai fini della salvaguardia del diritto alla
fruizione  delle  prestazioni  ed  all'efficacia  ed  efficienza  dei
servizi sanitari.
  10. Sviluppa nelle materie di competenza relazioni sistematiche con
gli  organi  dello  Stato,  con le omologhe strutture delle Regioni e
della Provincia autonoma di Bolzano e con altre istituzioni.";
   e) la scheda n. 26 - Servizio finanziamento attivita' sanitarie  -
e' sostituita dalla seguente:
  "26. Servizio economia sanitaria.
  1. Il servizio provvede allo svolgimento delle funzioni inerenti il
finanziamento   del   servizio  sanitario  provinciale  e  di  quelle
attinenti il controllo della spesa sanitaria.
  2.  Provvede  all'individuazione,  ripartizione,  assegnazione   ed
erogazione  delle risorse finanziarie destinate al servizio sanitario
provinciale avuto riguardo alle previsioni  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  della  Provincia ed in coerenza con le indicazioni della
programmazione provinciale.
  3. Effettua in collaborazione  con  il  servizio  programmazione  e
ricerca  sanitaria  le  verifiche di congruita' dei bilanci annuali e
pluriennali dell'azienda provinciale per i servizi sanitari  e  degli
annessi   programmi   di   attivita'   rispetto  al  piano  sanitario
provinciale ed alle direttive della Giunta provinciale.
  4. Cura la definizione degli indirizzi e  degli  strumenti  tecnici
per  la  gestione  economico-finanziaria e patrimoniale dell'azienda,
per la contabilita' ed  il  controllo  di  gestione  e  ne  controlla
l'attuazione.
  5. Verifica sistematicamente l'andamento della complessiva gestione
dell'azienda  sia  accedendo  al patrimonio informativo della stessa,
sia con altre modalita' operative.
  6. In collaborazione con gli altri servizi  competenti  in  materia
sanitaria   effettua   analisi  economiche  e  di  valutazione  sugli
investimenti ed elabora opportuni indicatori di attivita', di costo e
di risultato.
  7.  Provvede  all'espletamento  delle  attivita'   concernenti   il
controllo    sui    provvedimenti    dell'azienda    da    sottoporre
all'approvazione della Giunta provinciale, nella materia di specifica
competenza, e partecipa, in rapporto alle proprie attribuzioni,  alle
attivita' di controllo sugli altri provvedimenti dell'azienda.
  8.  Provvede  in ordine alle attivita' concernenti l'autorizzazione
all'accettazione  di  donazioni,   eredita'   e   legati   da   parte
dell'azienda.
  9. Cura, anche in collaborazione con l'azienda e conformemente alle
indicazioni  del  piano sanitario provinciale, la predisposizione dei
tariffari delle prestazioni sanitarie e di ogni  altra  attivita'  da
erogare  a  pagamento.  Formula,  in  accordo  con  gli altri servizi
competenti in materia sanitaria, proposte per  la  definizione  della
partecipazione alla spesa da parte dei cittadini e per l'acquisizione
di  altre  risorse  ai  fini del finanziamento del servizio sanitario
provinciale.
  10. Sviluppa nelle materie di competenza relazioni sistematiche con
gli organi dello Stato, con le omologhe  strutture  delle  Regioni  e
della Provincia autonoma di Bolzano e con altre istituzioni".