Art. 29. Istituzione del servizio ispettivo attivita' sanitarie 1. Alle schede relative ai servizi dei dipartimenti, costituenti l'allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il n. 57 e' inserito il seguente: "58. Servizio ispettivo attivita' sanitarie. 1. Il servizio provvede all'espletamento delle attivita' di carattere ispettivo necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni di verifica di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, circa la conformita' dell'attivita' dell'azienda provinciale per i servizi sanitari agli obiettivi della programmazione sanitaria, la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici nonche' la compatibilita', contabile e amministrativa, dell'attivita' dell'azienda medesima con le norme in vigore".