Art. 29.
       Istituzione del servizio ispettivo attivita' sanitarie
 
  1.  Alle  schede  relative ai servizi dei dipartimenti, costituenti
l'allegato C  alla  legge  provinciale  29  aprile  1983,  n.  12,  e
successive  modifiche  ed  integrazioni, dopo il n. 57 e' inserito il
seguente:
  "58. Servizio ispettivo attivita' sanitarie.
  1.  Il  servizio  provvede  all'espletamento  delle  attivita'   di
carattere  ispettivo  necessarie  ai  fini  dello  svolgimento  delle
funzioni di verifica di cui all'articolo 8 della legge provinciale  1
aprile  1993, n. 10, circa la conformita' dell'attivita' dell'azienda
provinciale   per   i   servizi   sanitari   agli   obiettivi   della
programmazione  sanitaria,  la corrispondenza tra costi dei servizi e
relativi   benefici   nonche'   la   compatibilita',   contabile    e
amministrativa,  dell'attivita' dell'azienda medesima con le norme in
vigore".