Art. 3.
                    Sostituzione dell'articolo 12
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1. L'articolo 12 della legge provinciale 1 aprile 1993,  n.  10  e'
sostituito dal seguente:
                              "Art. 12.
                               Organi
 
  1.  Gli  organi  dell'  azienda  provinciale per i servizi sanitari
sono:
   a) il direttore generale;
   b) il collegio dei revisori dei conti".