Art. 3. Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. L'articolo 12 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 12. Organi 1. Gli organi dell' azienda provinciale per i servizi sanitari sono: a) il direttore generale; b) il collegio dei revisori dei conti".