Art. 30. Assunzione di unita' tecnico-professionali 1. Al fine di rispondere all'esigenza di disporre di particolari professionalita' tecniche nell'ambito del dipartimento e dei servizi provinciali competenti in materia di sanita', la Giunta provinciale puo' deliberare il comando presso la Provincia di personale laureato dipendente dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, appartenente ai ruoli sanitario, tecnico e professionale, ai sensi dell'articolo 44, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 concernente "Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali". 2. Il personale assegnato in posizione di comando ai sensi del comma 1 continua a percepire il trattamento economico complessivo connesso con la posizione giuridico-funzionale ricoperta presso l'azienda provinciale per i servizi sanitari, ivi compresi i compensi incentivanti, rimanendo esclusa l'applicazione di analoghi istituti giuridico-economici pertinenti al personale provinciale. 3. Per il medesimo fine di cui al comma 1 la Giunta provinciale puo' disporre l'assunzione, con contratto di diritto privato di durata quinquennale, di soggetti in possesso di uno dei diplomi di laurea che consentono l'accesso ai ruoli indicati nel comma medesimo. I contenuti del contratto sono previamente determinati dalla Giunta provinciale mediante apposito schema-tipo tenendo conto, in particolare, del trattamento economico complessivo spettante al personale del comparto sanita' di corrispondente professionalita'.