Art. 30.
             Assunzione di unita' tecnico-professionali
 
  1. Al fine di rispondere all'esigenza di  disporre  di  particolari
professionalita'  tecniche nell'ambito del dipartimento e dei servizi
provinciali competenti in materia di sanita', la  Giunta  provinciale
puo'  deliberare il comando presso la Provincia di personale laureato
dipendente  dell'azienda  provinciale   per   i   servizi   sanitari,
appartenente  ai  ruoli  sanitario, tecnico e professionale, ai sensi
dell'articolo 44, quinto comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20 dicembre 1979, n. 761 concernente "Stato giuridico del
personale delle unita' sanitarie locali".
  2. Il personale assegnato in posizione  di  comando  ai  sensi  del
comma  1  continua  a  percepire il trattamento economico complessivo
connesso  con  la  posizione  giuridico-funzionale  ricoperta  presso
l'azienda provinciale per i servizi sanitari, ivi compresi i compensi
incentivanti,  rimanendo  esclusa l'applicazione di analoghi istituti
giuridico-economici pertinenti al personale provinciale.
  3. Per il medesimo fine di cui al comma  1  la  Giunta  provinciale
puo'  disporre  l'assunzione,  con  contratto  di  diritto privato di
durata quinquennale, di soggetti in possesso di uno  dei  diplomi  di
laurea che consentono l'accesso ai ruoli indicati nel comma medesimo.
I  contenuti  del contratto sono previamente determinati dalla Giunta
provinciale  mediante  apposito   schema-tipo   tenendo   conto,   in
particolare,  del  trattamento  economico  complessivo  spettante  al
personale del comparto sanita' di corrispondente professionalita'.