Art. 31.
               Applicazione di sanzioni amministrative
 
  1.  Le  funzioni  amministrative  inerenti  all'applicazione  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie previste dal decreto legislativo
27 gennaio 1992,  n.  109  concernente  "Attuazione  delle  direttive
89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione
e la pubblicita' dei prodotti alimentari", dal decreto legislativo 16
febbraio   1993,   n.  77  concernente  "Attuazione  della  direttiva
90/496/CEE   del   Consiglio   del   24   settembre   1990   relativa
all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari" e dalle altre
normative     afferenti     specifici     aspetti    della    materia
dell'etichettatura   dei   prodotti   alimentari,   sono   esercitate
dall'azienda provinciale per i servizi sanitari.
  2.   I   proventi   relativi   all'applicazione   delle    sanzioni
amministrative  di  cui  al comma 1 da parte dell'azienda provinciale
per i servizi sanitari affluiscono al bilancio dell'azienda medesima.
  3. Il disposto del comma 2 si applica, con  effetto  dal  1  aprile
1995,   a   tutte   le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  la  cui
applicazione spetta,  a  decorrere  dalla  stessa  data,  all'azienda
provinciale per i servizi sanitari.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia.
   Trento, 28 agosto 1995
                              ANDREOTTI
Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: Sottile