Art. 31. Applicazione di sanzioni amministrative 1. Le funzioni amministrative inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernente "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari", dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 concernente "Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari" e dalle altre normative afferenti specifici aspetti della materia dell'etichettatura dei prodotti alimentari, sono esercitate dall'azienda provinciale per i servizi sanitari. 2. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 da parte dell'azienda provinciale per i servizi sanitari affluiscono al bilancio dell'azienda medesima. 3. Il disposto del comma 2 si applica, con effetto dal 1 aprile 1995, a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie la cui applicazione spetta, a decorrere dalla stessa data, all'azienda provinciale per i servizi sanitari. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 28 agosto 1995 ANDREOTTI Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: Sottile