Art. 8. Modifiche all'articolo 17 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. All'articolo 17 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 13, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) al comma 4 la lettera a) e' soppressa; b) il comma 7 e' soppresso.