Art. 8.
                      Modifiche all'articolo 17
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1.  All'articolo  17  della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10,
come modificato dall'articolo 4 della  legge  provinciale  20  aprile
1993, n. 13, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
   a) al comma 4 la lettera a) e' soppressa;
   b) il comma 7 e' soppresso.