Art. 9.
                    Sostituzione dell'articolo 19
            della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10
 
  1.  L'articolo  19  della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e'
sostituito dal seguente:
                              "Art. 19.
                       Consiglio dei sanitari
 
  1. Presso  la  direzione  generale  dell'azienda  e'  istituito  il
consiglio  dei  sanitari  composto di ventuno membri, cosi' suddivisi
per profilo professionale:
   a) undici medici, dei quali sei dipendenti in servizio presso  gli
ospedali,  tre  convenzionati  e  due  dipendenti  addetti ai servizi
sanitari di base e di igiene e sanita' pubblica;
   b) un farmacista;
   c) un veterinario;
   d) un biologo;
   e) un chimico o un fisico;
   f) uno psicologo;
   g) tre appartenenti ai profili  professionali  del  personale  con
funzioni didattico-organizzative e del personale infermieristico;
   h)   due  appartenenti  ai  profili  professionali  del  personale
tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione e di riabilitazione.
  2. Il consiglio dei sanitari  e'  eletto  secondo  le  disposizioni
stabilite  con  deliberazione  della Giunta provinciale. Esso dura in
carica tre anni.
  3. Il consiglio dei sanitari esprime parere  obbligatorio  ai  fini
dell'adozione  dei seguenti provvedimenti di competenza del direttore
generale:
   a) i bilanci di previsione con gli annessi programmi di attivita',
le loro variazioni e i conti consuntivi;
   b) i regolamenti concernenti l'organizzazione e  il  funzionamento
dell'azienda".
  2.  Le  disposizioni recate dal comma 1 in ordine alla composizione
del consiglio dei sanitari hanno effetto a decorrere  dalla  data  di
scadenza del consiglio dei sanitari in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge.