Art. 9. Sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 1. L'articolo 19 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 e' sostituito dal seguente: "Art. 19. Consiglio dei sanitari 1. Presso la direzione generale dell'azienda e' istituito il consiglio dei sanitari composto di ventuno membri, cosi' suddivisi per profilo professionale: a) undici medici, dei quali sei dipendenti in servizio presso gli ospedali, tre convenzionati e due dipendenti addetti ai servizi sanitari di base e di igiene e sanita' pubblica; b) un farmacista; c) un veterinario; d) un biologo; e) un chimico o un fisico; f) uno psicologo; g) tre appartenenti ai profili professionali del personale con funzioni didattico-organizzative e del personale infermieristico; h) due appartenenti ai profili professionali del personale tecnico-sanitario, di vigilanza e ispezione e di riabilitazione. 2. Il consiglio dei sanitari e' eletto secondo le disposizioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Esso dura in carica tre anni. 3. Il consiglio dei sanitari esprime parere obbligatorio ai fini dell'adozione dei seguenti provvedimenti di competenza del direttore generale: a) i bilanci di previsione con gli annessi programmi di attivita', le loro variazioni e i conti consuntivi; b) i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda". 2. Le disposizioni recate dal comma 1 in ordine alla composizione del consiglio dei sanitari hanno effetto a decorrere dalla data di scadenza del consiglio dei sanitari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.