Art. 15.
                              Selezione
 
  1. Le selezioni per le assunzioni di cui all'art. 3  comma  1  sono
indette  dal  dirigente  di  cui all'art. 4 comma 1 mediante apposito
bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono disciplinati il tipo
e le modalita' delle prove da esperire nonche' i punteggi minimi  per
conseguire l'idoneita' da parte dei candidati interni. Con successivo
provvedimento  e'  costituita  la  Commissione  giudicatrice ai sensi
dell'art. 8.
  3. Per la copertura dei posti riservati ai dipendenti  in  servizio
hanno  diritto  a  partecipare  alla selezione i dipendenti regionali
appartenenti alla qualifica immediatamente  inferiore  a  quella  dei
posti  da  ricoprire, in possesso dei requisiti previsti dall'art.  4
comma 8 della legge regionale 32/1987 e successive  modificazioni  ed
integrazioni.   I   posti  non  utilizzati  per  la  riserva  vengono
attribuiti ai non riservatari.
  4. Nel caso in  cui  fra  i  partecipanti  avviati  alla  selezione
tramite  le  sezioni  circoscrizionali  per l'impiego gli idonei alla
prova selettiva siano inferiori al numero  dei  posti  relativi  alla
selezione  pubblica,  si  procede  con  le modalita' di cui al D.P.R.
487/1994 fino alla concorrenza dei posti da ricoprire.
  5. La Commissione  giudicatrice  predispone  un  elenco  nominativo
degli  idonei ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 487/1994. Hanno titolo
ad essere assunti secondo l'ordine  di  avviamento  i  candidati  che
abbiano  superato  le  prove  di  selezione  con  la  valutazione  di
idoneita'.
  6.  Per  i  candidati  interni  la   Commissione   predispone   una
graduatoria  di  merito  secondo  la quale si procede alla nomina dei
vincitori.