Art. 15. Selezione 1. Le selezioni per le assunzioni di cui all'art. 3 comma 1 sono indette dal dirigente di cui all'art. 4 comma 1 mediante apposito bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono disciplinati il tipo e le modalita' delle prove da esperire nonche' i punteggi minimi per conseguire l'idoneita' da parte dei candidati interni. Con successivo provvedimento e' costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 8. 3. Per la copertura dei posti riservati ai dipendenti in servizio hanno diritto a partecipare alla selezione i dipendenti regionali appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore a quella dei posti da ricoprire, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 8 della legge regionale 32/1987 e successive modificazioni ed integrazioni. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari. 4. Nel caso in cui fra i partecipanti avviati alla selezione tramite le sezioni circoscrizionali per l'impiego gli idonei alla prova selettiva siano inferiori al numero dei posti relativi alla selezione pubblica, si procede con le modalita' di cui al D.P.R. 487/1994 fino alla concorrenza dei posti da ricoprire. 5. La Commissione giudicatrice predispone un elenco nominativo degli idonei ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 487/1994. Hanno titolo ad essere assunti secondo l'ordine di avviamento i candidati che abbiano superato le prove di selezione con la valutazione di idoneita'. 6. Per i candidati interni la Commissione predispone una graduatoria di merito secondo la quale si procede alla nomina dei vincitori.