Art. 16.
 Selezione pubblica per assunzioni di personale a tempo determinato
 
  1. Per le assunzioni di personale a tempo determinato  delle  prime
sei  qualifiche,  il dirigente di cui all'art. 4 comma 1 inoltra alla
competente sezione circoscrizionale per l'impiego apposita  richiesta
di avviamento di personale.
  2.  I  lavoratori  segnalati  sono  convocati  a sostenere la prova
selettiva che si conclude con  il  solo  giudizio  di  idoneita'  dei
candidati  a  svolgere  le mansioni proprie del profilo professionale
interessato, senza dar luogo a graduatoria di merito.
  3. La Commissione giudicatrice e' composta  dal  dirigente  di  cui
all'art. 4 comma 1 e da due esperti, uno dei quali svolge le mansioni
di  Segretario. La Commissione definisce il tipo e le modalita' della
prova.
  4. Hanno diritto  all'assunzione  in  prova,  secondo  l'ordine  di
avviamento, i candidati che abbiano superato la prova di selezione.