Art. 16. Selezione pubblica per assunzioni di personale a tempo determinato 1. Per le assunzioni di personale a tempo determinato delle prime sei qualifiche, il dirigente di cui all'art. 4 comma 1 inoltra alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego apposita richiesta di avviamento di personale. 2. I lavoratori segnalati sono convocati a sostenere la prova selettiva che si conclude con il solo giudizio di idoneita' dei candidati a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale interessato, senza dar luogo a graduatoria di merito. 3. La Commissione giudicatrice e' composta dal dirigente di cui all'art. 4 comma 1 e da due esperti, uno dei quali svolge le mansioni di Segretario. La Commissione definisce il tipo e le modalita' della prova. 4. Hanno diritto all'assunzione in prova, secondo l'ordine di avviamento, i candidati che abbiano superato la prova di selezione.