Art. 17. Abrogazione di norme 1. Sono abrogate la legge regionale 29 dicembre 1988 n. 77 (norme procedurali per l'assunzione agli impieghi), la legge regionale 26 maggio 1993 n. 21 (modificazioni alla legge regionale 29 dicembre 1988 n. 77 "Norme procedurali per l'assunzione agli impieghi regionali") e la legge regionale 25 luglio 1994 n. 38 (ulteriori modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1988 n. 77 "Norme procedurali per l'assunzione agli impieghi regionali"). 2. E' altresi' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge.