Art. 17.
                        Abrogazione di norme
 
  1.  Sono  abrogate la legge regionale 29 dicembre 1988 n. 77 (norme
procedurali per l'assunzione agli impieghi), la  legge  regionale  26
maggio  1993  n.  21  (modificazioni alla legge regionale 29 dicembre
1988  n.  77  "Norme  procedurali  per  l'assunzione  agli   impieghi
regionali")  e  la  legge  regionale  25 luglio 1994 n. 38 (ulteriori
modifiche  alla  legge  regionale  29  dicembre  1988  n.  77  "Norme
procedurali per l'assunzione agli impieghi regionali").
  2.  E'  altresi'  abrogata  ogni  disposizione incompatibile con la
presente legge.