Art. 2. Programma delle assunzioni 1. Il Segretario Generale della Giunta regionale, su proposta della Struttura Risorse umane, d'intesa con il Segretario Generale del Consiglio regionale, adotta, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, il programma delle assunzioni con indicazione dei posti messi a concorso per le singole qualifiche funzionali e relativi profili professionali. 2. Il programma di cui al comma 1 indica la percentuale dei posti riservati al personale in servizio per ogni qualifica e profilo professionale, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa.