Art. 2.
                     Programma delle assunzioni
 
  1. Il Segretario Generale della Giunta regionale, su proposta della
Struttura Risorse umane, d'intesa  con  il  Segretario  Generale  del
Consiglio  regionale,  adotta,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
approvazione  del  bilancio  di  previsione,   il   programma   delle
assunzioni  con indicazione dei posti messi a concorso per le singole
qualifiche funzionali e relativi profili professionali.
  2. Il programma di cui al comma 1 indica la percentuale  dei  posti
riservati  al  personale  in  servizio  per  ogni qualifica e profilo
professionale,  nell'ambito  di   quanto   previsto   dalla   vigente
normativa.