Art. 20.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione della presente legge si
provvede con gli stanziamenti in termini di  competenza  e  di  cassa
iscritti  al  capitolo 0250 "Spese per l'espletamento di concorsi per
l'assunzione del personale e compensi ai componenti delle  Commissiom
e  spese  per  la divulgazione dei bandi e lo svolgimento delle prove
d'esame"  dello  stato  di  previsione  della  spesa   del   bilancio
regionale.
  2.  Agli  oneri  per gli anni successivi si provvede con i relativi
bilanci.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
   Data a Genova, addi' 25 marzo 1996
                                MORI