Art. 20. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0250 "Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione del personale e compensi ai componenti delle Commissiom e spese per la divulgazione dei bandi e lo svolgimento delle prove d'esame" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. Agli oneri per gli anni successivi si provvede con i relativi bilanci. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova, addi' 25 marzo 1996 MORI