Art. 3.
           Procedure per l'accesso agli impieghi regionali
 
  1.  Le  assunzioni  di  personale  delle  prime  quattro qualifiche
funzionali hanno luogo con selezione degli  iscritti  alle  liste  di
colloca-   mento   e   mobilita'   avviati   dal  competente  Ufficio
Circoscrizionale per l'Impiego ai sensi dell'art. 16 della  legge  28
febbraio  1987  n.  56  (norme  sull'organizzazione  del  mercato del
lavoro).
  2. Le assunzioni di personale  dalla  quinta  all'ottava  qualifica
funzionale  avvengono  mediante  concorso  pubblico  ovvero  mediante
corso-concorso secondo le modalita' disciplinate dall'art. 4 comma  5
della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 (disposizioni sullo stato
giuridico ed economico dei dipendenti regionali).
  3.  L'accesso  alla  qualifica  dirigenziale avviene ai sensi della
legge regionale 22  giugno  1994  n.  26  (norme  sulla  dirigenza  e
sull'ordinamento degli uffici regionali).