Art. 3. Procedure per l'accesso agli impieghi regionali 1. Le assunzioni di personale delle prime quattro qualifiche funzionali hanno luogo con selezione degli iscritti alle liste di colloca- mento e mobilita' avviati dal competente Ufficio Circoscrizionale per l'Impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro). 2. Le assunzioni di personale dalla quinta all'ottava qualifica funzionale avvengono mediante concorso pubblico ovvero mediante corso-concorso secondo le modalita' disciplinate dall'art. 4 comma 5 della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali). 3. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene ai sensi della legge regionale 22 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali).