Art. 4. Bando di concorso 1. I concorsi sono indetti con provvedimento del dirigente responsabile della struttura competente in materia di accesso all'impiego regionale mediante apposito bando pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il dirigente di cui al comma 1 dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e ne da' comunicazione agli interessati.