Art. 4.
                          Bando di concorso
 
  1.   I  concorsi  sono  indetti  con  provvedimento  del  dirigente
responsabile  della  struttura  competente  in  materia  di   accesso
all'impiego   regionale   mediante   apposito  bando  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale della Regione e, per  estratto,  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  Il  dirigente  di  cui  al comma 1 dispone in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti e ne da' comunicazione agli interessati.