Art. 7
               Commissioni esaminatrici per l'accesso
        alla dirigenza, alla VIII e VII qualifica funzionale
 
  1.  Le  Commissioni  esaminatrici  dei  concorsi per l'accesso alla
dirigenza, alla VIII e VII qualifica  funzionale  sono  nominate  con
provvedimento del dirigente di cui all'art. 4 comma 1.
  2.  Le  Commissioni  giudicatrici  sono  composte  da  tre  esperti
individuati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso
di cui:
   a) uno scelto mediante sorteggio tra due terne  di  professori  di
ruolo  designati dal Rettore dell'Universita' di Genova, qualora tali
materie siano oggetto di corso, o di altra  Universita'  in  caso  di
corsi  di  laurea  non presenti nell'ateneo genovese, con funzioni di
presidente;
   b)  uno  scelto  mediante  sorteggio  tra  almeno  sei  nominativi
designati  dagli Ordini professionali della Regione, tra gli iscritti
agli albi in discipline attinenti alle prove concorsuali;
   c)  un  dirigente  scelto  mediante  sorteggio  tra  il  personale
dell'Amministrazione  regionale  in  servizio  o in quiescenza da non
oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando.
  3.  Svolge  funzioni  di   segretario   un   dipendente   regionale
appartenente   alle  aree  di  attivita'  giuridico-amministrativa  o
economico-  finanziaria  ed  inquadrato  nella  qualifica  funzionale
prevista dall'art. 9 comma 2 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.
  4. Il dirigente di cui al comma 2, lettera c, puo' far parte di una
sola Commissione giudicatrice per ogni legislatura.