Art. 7 Commissioni esaminatrici per l'accesso alla dirigenza, alla VIII e VII qualifica funzionale 1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso alla dirigenza, alla VIII e VII qualifica funzionale sono nominate con provvedimento del dirigente di cui all'art. 4 comma 1. 2. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre esperti individuati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso di cui: a) uno scelto mediante sorteggio tra due terne di professori di ruolo designati dal Rettore dell'Universita' di Genova, qualora tali materie siano oggetto di corso, o di altra Universita' in caso di corsi di laurea non presenti nell'ateneo genovese, con funzioni di presidente; b) uno scelto mediante sorteggio tra almeno sei nominativi designati dagli Ordini professionali della Regione, tra gli iscritti agli albi in discipline attinenti alle prove concorsuali; c) un dirigente scelto mediante sorteggio tra il personale dell'Amministrazione regionale in servizio o in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando. 3. Svolge funzioni di segretario un dipendente regionale appartenente alle aree di attivita' giuridico-amministrativa o economico- finanziaria ed inquadrato nella qualifica funzionale prevista dall'art. 9 comma 2 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. 4. Il dirigente di cui al comma 2, lettera c, puo' far parte di una sola Commissione giudicatrice per ogni legislatura.