Art. 8.
    Commissioni giudicatrici per l'accesso alle altre qualifiche
                             funzionali
 
  1.  Le  Commissioni giudicatrici per i concorsi ovvero le procedure
di selezione per l'accesso alle rimanenti qualificlie funzionali sono
nominate con provvedimento del dirigente di cui all'art. 4 comma 1  e
sono  composte  da tre esperti, individuati in relazione alle materie
oggetto  delle  prove  di   concorso,   scelti   tra   il   personale
dell'Amministrazione regionale.
  2.  In  entrambi i casi i componenti sono scelti mediante sorteggio
tra i dipendenti in servizio o in quiescenza da non oltre un triennio
alla data di pubblicazione del bando, dei quali uno con la  qualifica
di  dirigente e due con qualifica non inferiore a quella del posto da
ricoprire o equiparata.
  3.  Svolge  le  funzioni  di  Presidente il commissario con la piu'
elevata qualifica funzionale e, in caso  di  piu'  componenti  aventi
pari   qualifica,   quello   con   maggiore  anzianita'  di  servizio
complessiva.   Per  le  funzioni  di  segreteria  si  applica  quanto
disposto dall'art.  7 comma 3.
  4.  Il  personale regionale di cui al comma 1 puo' far parte di una
sola Commissione giudicatrice per ogni legislatura.