Art. 8. Commissioni giudicatrici per l'accesso alle altre qualifiche funzionali 1. Le Commissioni giudicatrici per i concorsi ovvero le procedure di selezione per l'accesso alle rimanenti qualificlie funzionali sono nominate con provvedimento del dirigente di cui all'art. 4 comma 1 e sono composte da tre esperti, individuati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso, scelti tra il personale dell'Amministrazione regionale. 2. In entrambi i casi i componenti sono scelti mediante sorteggio tra i dipendenti in servizio o in quiescenza da non oltre un triennio alla data di pubblicazione del bando, dei quali uno con la qualifica di dirigente e due con qualifica non inferiore a quella del posto da ricoprire o equiparata. 3. Svolge le funzioni di Presidente il commissario con la piu' elevata qualifica funzionale e, in caso di piu' componenti aventi pari qualifica, quello con maggiore anzianita' di servizio complessiva. Per le funzioni di segreteria si applica quanto disposto dall'art. 7 comma 3. 4. Il personale regionale di cui al comma 1 puo' far parte di una sola Commissione giudicatrice per ogni legislatura.