Art. 9.
             Commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi
 
  1. Ai sensi di quanto disposto dall'art.  4  comma  5  della  legge
regionale  32/1987  (disposizioni  sullo stato giuridico ed economico
dei  dipendenti   regionali),   le   Commissioni   giudicatrici   dei
corsi-concorsi  sono  integrate  da un docente del corso nominato dal
dirigente di cui all'art. 4 comma 1,  sentiti  i  docenti  del  corso
stesso.