Art. 9. Commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma 5 della legge regionale 32/1987 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali), le Commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi sono integrate da un docente del corso nominato dal dirigente di cui all'art. 4 comma 1, sentiti i docenti del corso stesso.