(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17
                        dell'11 aprile 1996)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Finalita' e soggetti beneficiari
 
  1.  Al  fine di consentire una idonea riconversione delle strutture
produttive in crisi e favorire l'adeguamento  delle  produzioni  alle
esigenze  del  mercato,  l'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste concede aiuti agli investimenti sotto forma di sovvenzioni  a
fondo  perduto, di concorso nel pagamento di interessi sui mutui o in
ammortamento differito, ovvero in una combinazione di  queste  forme,
per   sostenere   l'impianto,   l'ampliamento   e   il  miglioramento
qualitativo di allevamenti di struzzi,  nonche'  la  realizzazione  o
l'adeguamento di strutture per la macellazione e/o la lavorazione dei
relativi prodotti.
  2. Beneficiari delle agevolazioni sono:
   a) i titolari di aziende agricole che:
    1) esercitino l'attivita' agricola a titolo principale o comunque
ricavino  da  tale  attivita'  parte  del loro reddito secondo quanto
stabilito dall'articolo  5  del  Regolamento  CEE  n.  2328/1991  del
Consiglio del 15 luglio 1991;
    2) presentino un piano di miglioramento materiale dell'azienda;
    3)  si  impegnino a tenere la contabilita' semplificata di cui al
citato articolo 5 del Regolamento CEE 2328/1991;
    4) presentino una sufficiente capacita' professionale.  Nel  caso
di  aziende  associate almeno i due terzi dei soci devopo possedere i
predetti requisiti;
   b) i titolari di aziende agricole, singole o associate,  che,  pur
non presentando i requisiti di cui alla lettera a), intendano avviare
l'attivita' di allevamento degli struzzi, della loro macellazione e/o
della  lavorazione dei relativi prodotti. In tal caso l'importo degli
aiuti si riduce cosi' come disposto al successivo articolo 2.
  3. Il regime di aiuti puo' riguardare le garanzie  per  i  prestiti
contratti  ed  i  relativi interessi, qualora sia necessario supplire
alla loro insufficienza.