Art. 10. Modifica all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e' sostituito dal seguente: "1. La Regione assume iniziative per assicurare lo sviluppo dell'apicoltura, valorizzarne i prodotti, favorire la selezione delle razze sicula, ligustica e di ogni altra resistente alla varroa e per salvaguardare i pascoli apistici e incoraggiare l'associazionismo tra i produttori".