Art. 10.
                  Modifica all'articolo 1, comma 1
           della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
 
  1.  Il  comma  1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 settembre
1995, n. 65 e' sostituito dal seguente:
  "1.  La  Regione  assume  iniziative  per  assicurare  lo  sviluppo
dell'apicoltura, valorizzarne i prodotti, favorire la selezione delle
razze  sicula, ligustica e di ogni altra resistente alla varroa e per
salvaguardare i pascoli apistici e incoraggiare l'associazionismo tra
i produttori".