Art. 12. Modifica all'articolo 5, commi 3 e 4 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 1. All'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. I possessori di alveari di qualunque tipo comunicano, entro il 31 dicembre di ogni anno; al sindaco del comune competente per territorio, all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e alla competente azienda unita' sanitaria locale, ogni modifica relativa alla consistenza degli alveari. 4. Gli apiari debbono essere identificati mediante l'apposizione di una targa in materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile e recante in caratteri indelebili il codice ISTAT del comune di appartenenza dell'apicoltore, il numero progressivo rilasciato dall'azienda unita' sanitaria locale al momento della denuncia di cui al comma 1 e dal numero identificativo della stessa azienda unita' sanitaria locale".