Art. 12.
                Modifica all'articolo 5, commi 3 e 4
           della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
 
  1. All'articolo 5 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65,
 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  "3.  I possessori di alveari di qualunque tipo comunicano, entro il
31 dicembre di ogni  anno;  al  sindaco  del  comune  competente  per
territorio,   all'Assessorato   regionale  dell'agricoltura  e  delle
foreste e alla  competente  azienda  unita'  sanitaria  locale,  ogni
modifica relativa alla consistenza degli alveari.
  4. Gli apiari debbono essere identificati mediante l'apposizione di
una  targa in materiale resistente alle intemperie, posta in un punto
ben visibile e recante in caratteri indelebili il  codice  ISTAT  del
comune   di   appartenenza  dell'apicoltore,  il  numero  progressivo
rilasciato dall'azienda unita'  sanitaria  locale  al  momento  della
denuncia  di  cui al comma 1 e dal numero identificativo della stessa
azienda unita' sanitaria locale".