Art. 13. Modifica all'articolo 8, comma 2 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, e' sostituito dal seguente: "2. Le associazioni di apicoltori possono beneficiare di aiuti a fondo perduto, per un periodo non superiore a cinque anni, sulle somme spese e documentate per la loro costituzione e funzionamento. L'importo degli aiuti e' degressivo del 20 per cento annuo e non puo' superare, con riferimento al primo anno, gli oneri sostenuti per la costituzione ed il funzionamento amministrativo. L'aiuto relativo al secondo anno va adeguato alle sole spese di funzionamento e deve essere inferiore del 20 per cento rispetto a quello erogato nell'anno precedente. Possono beneficiare degli aiuti le associazioni di nuova costituzione o quelle che, pur essendo gia' costituite, intendono ampliare i propri compiti istituzionali".