Art. 13.
                  Modifica all'articolo 8, comma 2
           della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge  regionale  27  settembre
1995, n. 65, e' sostituito dal seguente:
  "2.  Le  associazioni  di apicoltori possono beneficiare di aiuti a
fondo perduto, per un periodo non  superiore  a  cinque  anni,  sulle
somme  spese  e documentate per la loro costituzione e funzionamento.
L'importo degli aiuti e' degressivo del 20 per cento annuo e non puo'
superare, con riferimento al primo anno, gli oneri sostenuti  per  la
costituzione  ed il funzionamento amministrativo. L'aiuto relativo al
secondo  anno  va  adeguato  alle  sole spese di funzionamento e deve
essere inferiore del 20 per cento rispetto a quello erogato nell'anno
precedente. Possono beneficiare degli aiuti le associazioni di  nuova
costituzione  o  quelle  che,  pur essendo gia' costituite, intendono
ampliare i propri compiti istituzionali".