Art. 14. Modifiche agli articoli 18 e 19 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 1. Gli interventi formativi per l'apicoltura previsti dall'articolo 16 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, sono estesi al settore della bachicoltura. 2. All'articolo 18 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, e' aggiunto il seguente comma: "Gli aiuti di cui al comma precedente sono estesi ai consorzi di filiera costituiti da bachicoltori, artigiani e/o industriali tessili e commercianti". 3. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65, e' sostituito dal seguente: "2. Alle associazioni di bachicoltori possono essere concessi dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste contributi a fondo perduto per un periodo non superiore a cinque anni, entro i limiti previsti dal Regolamento CEE 1360/1978. Gli importi sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste".