Art. 14.
                   Modifiche agli articoli 18 e 19
           della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65
 
  1. Gli interventi formativi per l'apicoltura previsti dall'articolo
16 della legge regionale 27 settembre 1995, n.  65,  sono  estesi  al
settore della bachicoltura.
  2. All'articolo 18 della legge regionale 27 settembre 1995, n.  65,
e' aggiunto il seguente comma:
  "Gli  aiuti  di  cui al comma precedente sono estesi ai consorzi di
filiera costituiti da bachicoltori, artigiani e/o industriali tessili
e commercianti".
  3. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale  27  settembre
1995, n. 65, e' sostituito dal seguente:
  "2.  Alle  associazioni  di  bachicoltori  possono  essere concessi
dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste contributi  a
fondo  perduto  per  un  periodo non superiore a cinque anni, entro i
limiti previsti dal  Regolamento  CEE  1360/1978.  Gli  importi  sono
stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le
foreste".