Art. 15. Calendario per la stagione venatoria 1996-1997 1. Nelle more dell'adeguamento della legislazione regionale ai principi ed alle norme stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e limitatamente alla stagione venatoria 1996-1997, l'applicazione dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e dell'articolo 19 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, e' sospesa. 2. Limitatamente alla stagione venatoria 1996-1997 il territorio della Regione siciliana e' suddiviso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in ambiti territoriali di caccia, coincidenti con i territori delle province regionali, delimitati dai confini amministrativi e destinati alla fruizione faunistico-venatoria dei cacciatori ai quali viene dato diritto di accesso esclusivamente per un solo ambito di caccia, in quanto si trovino in una delle seguenti tassative condizioni: a) essere residenti o nati nei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di caccia; b) essere proprietari o conduttori di fondi che ricadono nell'ambito territoriale di caccia; c) essere presenti nel territorio dell'ambito territoriale di caccia per dimostrati e continui periodi di tempo per motivi di lavoro o altri validi motivi. 3. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio di cui all'articolo 13 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, emana, entro e non oltre il 15 giugno 1996, il calendario venatorio relativo all'intera annata venatoria 1996-1997. Il calendario reca l'indicazione del numero massimo complessivo e distinto per ognuna delle diverse specie dei capi da abbattere, per ciascuna delle giornate di caccia e per l'intera stagione venatoria nei periodi e nei confronti delle specie di seguito elencate, salvo le ulteriori limitazioni di specie e di tempo che possono essere disposte con il medesimo calendario venatorio 1996-1997: a) specie cacciabili dal 15 settembre 1996 al 15 dicembre 1996: 1) quaglia (Coturnix coturnix); 2) tortora (Streptopelia turtur); 3) coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); 4) merlo (turdus merula); b) specie cacciabili dal 15 settembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso: 1) colombaccio (Columba palumbus); 2) volpe (Vulpes vulpes); 3) gazza (pica pica); 4) cesena (Turdus pilaris); 5) tordo bottaccio (Turdus philomelus); 6) tordo sassello (Turdus iliacus); 7) germano reale (Anas platyrhynohos); 8) folaga (Fuliga atra); 9) gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); 10) alzavola (Anas crecca); 11) fischione (Anas penelope); 12) codone (Anas acuta); 13) moriglione (Aythya ferina); 14) beccaccino (Gallinago gallinago): 15) frullino (Lymnocriptes minimus); 16) combattente (Philomacus pugnax); 17) beccaccia (Scolopax rusticola); 18) pavoncella (Vanellus vanellus); 19) fagiano (Phasianus colchicus); c) specie cacciabili dal 2 ottobre 1996 al 30 novembre 1996: 1) coturnice (Alectoris graeca whitacheri); 2) lepre comune (Lepus europaeus e Lepus carsicanus); 3) allodola (Alauda arvensis); d) specie cacciabili dal 2 novembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso: 1) cinghiale (Sus scrofa); e) specie che possono costituire oggetto di controllo qualora si verifichino le condizioni previste dall'articolo 9 comma 1, lettere a), b) e c) della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni previa indicazione dei controlli che saranno effettuati, nonche' di esercizio venatorio dal 15 settembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso: 1) passero (Passer hispanioleresis); 2) passera mattugia (Passer montanus); 3) cornacchia grigia (Corvus corone cornix); 4) taccola (Corvus monedula); 5) storno (Stornus vulgaris). 4. Lo stesso calendario venatorio dispone limitazioni ai mezzi di caccia di cui all'articolo 26 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, in conformita' all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al loro impiego ed alle relative modalita' d'uso, alle aree interessate all'esercizio venatorio, prescrivendo il divieto di caccia per una ampiezza complessiva di metri 1.000 coassiale ai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione. Il calendario dispone altresi' la prescrizione delle polizze assicurative con i massimali previsti dal comma 8 dell'articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 1992, n. 157 ad integrazione di quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37. 5. A partire dal 2 novembre 1996 la caccia alla selvaggina migratoria deve essere consentita oltre che all'interno dell'unico ambito territoriale prescelto anche negli altri ambiti territoriali di caccia della regione. 6. Il tesserino regionale di cui all'articolo 25 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, per la stagione venatoria 1996/1997 dovra' contenere l'indicazione dell'unico ambito territoriale di caccia prescelto dai cacciatori aventi diritto ai sensi del comma 2. 7. Per i cacciatori provenienti da altre regioni iii numero non superiore a 3.000 unita', si applica il principio della reciprocita' in base al quale l'accesso in un ambito territoriale di caccia della Sicilia non e' consentito qualora nella regione di residenza non sia consentito lo stesso accesso in ambiti territoriali di caccia a cacciatori provenienti dalla Sicilia. I cacciatori interessati devono fare pervenire domanda entro il 31 luglio 1996 all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, che decide tenuto conto dell'indice medio di densita' venatoria nell'ambito territoriale di caccia richiesto, riferito alla stagione venatoria 1994/1995. 8. La tassa di concessione governativa regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 e' determinata, per la stagione venatoria 1996/1997, nella misura di L. 125.000. 9. Entro il 30 giugno 1996 i proprietari o conduttori di fondi che intendono vietare sugli stessi l'esercizio dell'attivita' venatoria, qualora questa sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonche' di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando la pratica venatoria sia di danno o di disturbo ad attivita' di rilevante interesse economico, sociale o ambientale, devono avanzare motivata richiesta alla ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio che decide entro il 31 luglio 1996. Nei fondi cosi' sottratti all'esercizio venatorio e' vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attivita' venatoria; tale divieto viene reso noto mediante tabelle, esenti da tasse ed apposte a cura del proprietario o conduttore del fondo, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.