Art. 15.
           Calendario per la stagione venatoria 1996-1997
 
  1.  Nelle  more  dell'adeguamento  della  legislazione regionale ai
principi ed alle norme stabiliti dalla legge  11  febbraio  1992,  n.
157 e limitatamente alla stagione venatoria 1996-1997, l'applicazione
dell'articolo  18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e dell'articolo 19 della legge
regionale 30 marzo 1981, n. 37, e' sospesa.
  2. Limitatamente alla stagione venatoria  1996-1997  il  territorio
della  Regione  siciliana e' suddiviso, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  in  ambiti
territoriali  di  caccia,  coincidenti con i territori delle province
regionali, delimitati dai confini  amministrativi  e  destinati  alla
fruizione  faunistico-venatoria  dei  cacciatori  ai quali viene dato
diritto di accesso esclusivamente per un solo ambito  di  caccia,  in
quanto si trovino in una delle seguenti tassative condizioni:
   a)  essere  residenti  o  nati  nei  comuni  ricadenti nell'ambito
territoriale di caccia;
   b)  essere  proprietari  o  conduttori  di  fondi   che   ricadono
nell'ambito territoriale di caccia;
   c)  essere  presenti  nel  territorio  dell'ambito territoriale di
caccia per dimostrati e continui  periodi  di  tempo  per  motivi  di
lavoro o altri validi motivi.
  3.  L'Assessore  regionale  per  l'agricoltura e le foreste, previo
parere del Comitato tecnico  regionale  faunistico-venatorio  di  cui
all'articolo  13  della  legge regionale 30 marzo 1981, n. 37, emana,
entro e non oltre il 15 giugno 1996, il calendario venatorio relativo
all'intera   annata   venatoria   1996-1997.   Il   calendario   reca
l'indicazione  del  numero  massimo complessivo e distinto per ognuna
delle diverse specie  dei  capi  da  abbattere,  per  ciascuna  delle
giornate  di  caccia  e per l'intera stagione venatoria nei periodi e
nei confronti delle specie di seguito elencate,  salvo  le  ulteriori
limitazioni  di  specie e di tempo che possono essere disposte con il
medesimo calendario venatorio 1996-1997:
   a) specie cacciabili dal 15 settembre 1996 al 15 dicembre 1996:
    1) quaglia (Coturnix coturnix);
    2) tortora (Streptopelia turtur);
    3) coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
    4) merlo (turdus merula);
   b) specie cacciabili dal 15 settembre  1996  al  29  gennaio  1997
incluso:
    1) colombaccio (Columba palumbus);
    2) volpe (Vulpes vulpes);
    3) gazza (pica pica);
    4) cesena (Turdus pilaris);
    5) tordo bottaccio (Turdus philomelus);
    6) tordo sassello (Turdus iliacus);
    7) germano reale (Anas platyrhynohos);
    8) folaga (Fuliga atra);
    9) gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
    10) alzavola (Anas crecca);
    11) fischione (Anas penelope);
    12) codone (Anas acuta);
    13) moriglione (Aythya ferina);
    14) beccaccino (Gallinago gallinago):
    15) frullino (Lymnocriptes minimus);
    16) combattente (Philomacus pugnax);
    17) beccaccia (Scolopax rusticola);
    18) pavoncella (Vanellus vanellus);
    19) fagiano (Phasianus colchicus);
   c) specie cacciabili dal 2 ottobre 1996 al 30 novembre 1996:
    1) coturnice (Alectoris graeca whitacheri);
    2) lepre comune (Lepus europaeus e Lepus carsicanus);
    3) allodola (Alauda arvensis);
   d)  specie  cacciabili  dal  2  novembre  1996  al 29 gennaio 1997
incluso:
    1) cinghiale (Sus scrofa);
   e) specie che possono costituire oggetto di controllo  qualora  si
verifichino  le  condizioni previste dall'articolo 9 comma 1, lettere
a), b) e c) della direttiva 79/409/CEE del  Consiglio  del  2  aprile
1979  e  successive  modifiche ed integrazioni previa indicazione dei
controlli che saranno effettuati, nonche' di esercizio venatorio  dal
15 settembre 1996 al 29 gennaio 1997 incluso:
    1) passero (Passer hispanioleresis);
    2) passera mattugia (Passer montanus);
    3) cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
    4) taccola (Corvus monedula);
    5) storno (Stornus vulgaris).
  4.  Lo  stesso calendario venatorio dispone limitazioni ai mezzi di
caccia di cui all'articolo 26 della legge regionale 30 marzo 1981, n.
37, in conformita' all'articolo 13 della legge 11 febbraio  1992,  n.
157,  al  loro  impiego  ed  alle relative modalita' d'uso, alle aree
interessate  all'esercizio  venatorio,  prescrivendo  il  divieto  di
caccia  per  una  ampiezza  complessiva  di  metri 1.000 coassiale ai
valichi montani interessati dalle rotte di migrazione.
  Il  calendario  dispone  altresi'  la  prescrizione  delle  polizze
assicurative  con  i  massimali previsti dal comma 8 dell'articolo 12
della legge regionale 11 febbraio 1992, n.  157  ad  integrazione  di
quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 30
marzo 1981, n. 37.
  5.  A  partire  dal  2  novembre  1996  la  caccia  alla selvaggina
migratoria deve essere consentita oltre  che  all'interno  dell'unico
ambito  territoriale  prescelto anche negli altri ambiti territoriali
di caccia della regione.
  6. Il tesserino  regionale  di  cui  all'articolo  25  della  legge
regionale  30  marzo 1981, n. 37, per la stagione venatoria 1996/1997
dovra' contenere  l'indicazione  dell'unico  ambito  territoriale  di
caccia prescelto dai cacciatori aventi diritto ai sensi del comma 2.
  7.  Per  i  cacciatori  provenienti da altre regioni iii numero non
superiore a 3.000 unita', si applica il principio della  reciprocita'
in  base al quale l'accesso in un ambito territoriale di caccia della
Sicilia non e' consentito qualora nella regione di residenza non  sia
consentito  lo  stesso  accesso  in  ambiti  territoriali di caccia a
cacciatori provenienti dalla Sicilia. I cacciatori interessati devono
fare  pervenire  domanda  entro  il  31  luglio  1996   all'Assessore
regionale  per  l'agricoltura  e  le foreste, che decide tenuto conto
dell'indice medio di densita' venatoria nell'ambito  territoriale  di
caccia richiesto, riferito alla stagione venatoria 1994/1995.
  8.   La   tassa   di   concessione  governativa  regionale  di  cui
all'articolo 24 della  legge  regionale  30  marzo  1981,  n.  37  e'
determinata,  per la stagione venatoria 1996/1997, nella misura di L.
125.000.
  9. Entro il 30 giugno 1996 i proprietari o conduttori di fondi  che
intendono  vietare sugli stessi l'esercizio dell'attivita' venatoria,
qualora questa sia in contrasto con  l'esigenza  di  salvaguardia  di
colture   agricole  specializzate,  nonche'  di  produzioni  agricole
condotte con sistemi sperimentali o a fine  di  ricerca  scientifica,
ovvero  quando  la  pratica  venatoria  sia di danno o di disturbo ad
attivita' di rilevante interesse  economico,  sociale  o  ambientale,
devono     avanzare     motivata    richiesta    alla    ripartizione
faunistico-venatoria competente per territorio che decide entro il 31
luglio 1996. Nei fondi cosi'  sottratti  all'esercizio  venatorio  e'
vietato  a  chiunque,  compreso  il  proprietario  o  il  conduttore,
esercitare  l'attivita'  venatoria;  tale  divieto  viene  reso  noto
mediante  tabelle, esenti da tasse ed apposte a cura del proprietario
o conduttore del fondo, che delimitano in maniera chiara  e  visibile
il perimetro dell'area interessata.