Art. 17.
               Anticipazioni per il programma annuale
            delle Associazioni regionali degli allevatori
 
  1.  L'articolo  6  della  legge  regionale  5 giugno 1989, n. 12 e'
integrato con il seguente comma:
  "4-bis. L'Assessore regionale per l'agricoltura e  le  foreste,  al
fine  di  consentire  la  prosecuzione delle attivita' in corso al 31
dicembre  di   ciascun   anno,   nelle   more   dell'approvazione   e
finanziamento del programma annuale di cui al comma 2, e' autorizzato
ad  erogare  entro  il mese di marzo una anticipazione pari al 30 per
cento dell'importo finanziato l'anno precedente".