Art. 17. Anticipazioni per il programma annuale delle Associazioni regionali degli allevatori 1. L'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e' integrato con il seguente comma: "4-bis. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' in corso al 31 dicembre di ciascun anno, nelle more dell'approvazione e finanziamento del programma annuale di cui al comma 2, e' autorizzato ad erogare entro il mese di marzo una anticipazione pari al 30 per cento dell'importo finanziato l'anno precedente".