Art. 18.
      Contributo per le manifestazioni "L'arancia della salute"
 
  1. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1  dell'articolo  10
della  legge  regionale  27 maggio 1987, n. 24, l'Assessore regionale
per  l'agricoltura  e  le  foreste  e'  autorizzato  a  concedere  un
contributo  annuo  di  lire  500  milioni  all'Associazione  italiana
ricerca  sul  cancro  per   l'organizzazione   delle   manifestazioni
"L'arancia della salute".
  2.   L'onere  relativo  alla  concessione  del  contributo  per  la
manifestazione  dell'anno  1996  gravera'  sulle  disponibilita'  del
capitolo 55039 per l'esercizio finanziario 1996.
  3.  Per  l'attuazione del comma 1 non si applicano i commi 2, 3 e 4
dell'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24.