Art. 18. Contributo per le manifestazioni "L'arancia della salute" 1. A valere sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 500 milioni all'Associazione italiana ricerca sul cancro per l'organizzazione delle manifestazioni "L'arancia della salute". 2. L'onere relativo alla concessione del contributo per la manifestazione dell'anno 1996 gravera' sulle disponibilita' del capitolo 55039 per l'esercizio finanziario 1996. 3. Per l'attuazione del comma 1 non si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 10 della legge regionale 27 maggio 1987, n. 24.