Art. 19. Disposizioni per i periti demaniali 1. Le competenze dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti demaniali per le operazioni disposte ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, vengono determinate in misura pari ai compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici per le operazioni eseguite su richiesta dell'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni.