Art. 19.
                 Disposizioni per i periti demaniali
 
  1. Le competenze dei  delegati  tecnici,  degli  istruttori  e  dei
periti  demaniali  per le operazioni disposte ai sensi della legge 16
giugno 1927, n. 1766, vengono determinate in misura pari ai  compensi
spettanti  ai  periti e consulenti tecnici per le operazioni eseguite
su richiesta dell'autorita'  giudiziaria  ai  sensi  dell'articolo  4
della legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni.