Art. 2.
                     Aiuti: modalita' e livelli
 
  1.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  1, comma 2, lettera a)
l'importo degli aiuti e' pari a quello indicato nel punto  7.1  della
circolare n. 190/decreto rettorale del 24 ottobre 1995 dell'Assessore
regionale  per l'agricoltura e le foreste, concernente l'applicazione
del Regolamento CEE n. 2328/1991.
  2. Il volume di investimento sulla base del quale operano i  limiti
di  intervento  di cui al comma 1 non puo' essere superiore a 180.000
ECU per azienda e a 720.000 ECU nel caso di aziende associate.
  3. Il  limite  dell'importo  degli  aiuti  all'investimento  per  i
soggetti  di  cui  all'articolo 1, lettera a) e' maggiorato al 70 per
cento della spesa per:
   a) la costruzione di fabbricati aziendali;
   b)  il  trasferimento  dei  fabbricati  aziendali  effettuato  per
pubblica utilita';
   c) le opere di miglioramento fondiario;
   d)  gli investimenti destinati alla protezione ed al miglioramento
dell'ambiente.
  4. Per i giovani agricoltori di eta' inferiore a 40 anni il  limite
degli  aiuti  e'  aumentato  del  25  per  cento  qualora  esercitino
l'attivita' agricola a titolo principale o comunque ricavino da  tale
attivita'   parte   del   loro   reddito   secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 10 del Regolamento CEE 2328/1991.
  5. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera  b),  il
livello  degli  aiuti  e' ridotto di un quarto rispetto alle aliquote
previste al comma 1. La riduzione non si applica nel caso in cui  gli
investimenti siano destinati:
   a) alla realizzazione di risparmi energetici;
   b)  agli investimenti relativi alla protezione ed al miglioramento
dell'ambiente;
   c)  al  miglioramento  igienico  degli  allevamenti,  nonche'   al
rispetto  delle norme comunitarie e nazionali in materia di benessere
degli animali.