Art. 2. Aiuti: modalita' e livelli 1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) l'importo degli aiuti e' pari a quello indicato nel punto 7.1 della circolare n. 190/decreto rettorale del 24 ottobre 1995 dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, concernente l'applicazione del Regolamento CEE n. 2328/1991. 2. Il volume di investimento sulla base del quale operano i limiti di intervento di cui al comma 1 non puo' essere superiore a 180.000 ECU per azienda e a 720.000 ECU nel caso di aziende associate. 3. Il limite dell'importo degli aiuti all'investimento per i soggetti di cui all'articolo 1, lettera a) e' maggiorato al 70 per cento della spesa per: a) la costruzione di fabbricati aziendali; b) il trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilita'; c) le opere di miglioramento fondiario; d) gli investimenti destinati alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente. 4. Per i giovani agricoltori di eta' inferiore a 40 anni il limite degli aiuti e' aumentato del 25 per cento qualora esercitino l'attivita' agricola a titolo principale o comunque ricavino da tale attivita' parte del loro reddito secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del Regolamento CEE 2328/1991. 5. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il livello degli aiuti e' ridotto di un quarto rispetto alle aliquote previste al comma 1. La riduzione non si applica nel caso in cui gli investimenti siano destinati: a) alla realizzazione di risparmi energetici; b) agli investimenti relativi alla protezione ed al miglioramento dell'ambiente; c) al miglioramento igienico degli allevamenti, nonche' al rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di benessere degli animali.