Art. 20.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Per  la  concessione  dei  contributi  a  fondo  perdutc di cui
all'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire  700  milioni  per  il
1996,  di  lire 1.400 milioni per il 1997 e di lire 1.200 milioni per
il 1998.
  2.  Per  la  concessione del concorso regionale sugli interessi sui
mutui di cui  all'articolo  1  sono  autorizzati  limiti  di  impegno
ventennale  di  lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e
1998.
  3. Per le finalita' dell'articolo 4 e' autorizzata la spesa di lire
100 milioni per il 1996 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni
1997 e 1998.
  4. La spesa autorizzata per le finalita' degli articoli da 1  a  4,
pari  a  lire  1.000  milioni per il 1996, e a lire 2.000 milioni per
ciascuno degli  anni  1997  e  1998,  trova  riscontro  nel  bilancio
pluriennale della Regione - codice 1001.
  5.   All'onere  di  lire  1.000  milioni  ricadente  nell'esercizio
finanziario 1996 si  provvede  con  parte  delle  disponibilita'  del
capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
medesimo.