Art. 20. Norma finanziaria 1. Per la concessione dei contributi a fondo perdutc di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa di lire 700 milioni per il 1996, di lire 1.400 milioni per il 1997 e di lire 1.200 milioni per il 1998. 2. Per la concessione del concorso regionale sugli interessi sui mutui di cui all'articolo 1 sono autorizzati limiti di impegno ventennale di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998. 3. Per le finalita' dell'articolo 4 e' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per il 1996 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998. 4. La spesa autorizzata per le finalita' degli articoli da 1 a 4, pari a lire 1.000 milioni per il 1996, e a lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001. 5. All'onere di lire 1.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1996 si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.