Art. 21. Norma di salvaguardia 1. Gli interventi di cui alla presente legge si intendono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonche' alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 2. L'eventuale sospensione degli effetti di una norma, a seguito della procedura prevista dall'articolo 93 del trattato, non pregiudica l'attuazione delle altre disposizioni contenute nella presente legge che non formino oggetto di osservazione o che siano valutate positivamente da parte della Commissione dell'Unione europea.