Art. 21.
                        Norma di salvaguardia
 
  1.   Gli  interventi  di  cui  alla  presente  legge  si  intendono
subordinati  al  rispetto  delle  vigenti  normative  comunitarie  in
materia  di  aiuti di Stato, nonche' alla definizione delle procedure
di cui all'articolo 93, paragrafi 2  e  3,  del  Trattato  istitutivo
della Comunita' europea.
  2.  L'eventuale  sospensione  degli effetti di una norma, a seguito
della  procedura  prevista  dall'articolo  93   del   trattato,   non
pregiudica  l'attuazione  delle  altre  disposizioni  contenute nella
presente legge che non formino oggetto di osservazione  o  che  siano
valutate   positivamente   da  parte  della  Commissione  dell'Unione
europea.