Art. 22.
 
  1. La presente legge  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale
della Regione siciliana.
  2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
   Palermo, 6 aprile 1996.
                              GRAZIANO
         Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste
                             Spoto Puleo