Art. 4. Attivita' di ricerca 1. Al fine di sostenere le attivita' di ricerca riguardanti gli allevamenti di struzzi e la lavorazione dei relativi prodotti, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste puo' concedere contributi ad enti o istituti specializzati nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. I relativi progetti sono approvati, sentita un'apposita commissione composta da tre docenti delle facolta' di agraria e di veterinaria dell'Isola, nominata con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. 2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione finanzia, anche con i fondi di cui al Regolamento CEE 2052/1988 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di formazione e di perfezionamento professionale ed iniziative di aggiornamento scientifico per allevatori, veterinari, ispettori di macelli e professionisti zootecnici.