Art. 4.
                        Attivita' di ricerca
 
  1.  Al  fine  di  sostenere le attivita' di ricerca riguardanti gli
allevamenti di  struzzi  e  la  lavorazione  dei  relativi  prodotti,
l'Assessore  regionale  per l'agricoltura e le foreste puo' concedere
contributi ad enti o istituti specializzati nella misura del  90  per
cento  della  spesa  ammessa.  I  relativi  progetti  sono approvati,
sentita  un'apposita  commissione  composta  da  tre  docenti   delle
facolta' di agraria e di veterinaria dell'Isola, nominata con decreto
dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
  2.  L'Assessore  regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione finanzia, anche con i  fondi
di  cui  al  Regolamento  CEE  2052/1988  e  successive  modifiche ed
integrazioni, corsi di formazione e di perfezionamento  professionale
ed   iniziative   di   aggiornamento   scientifico   per  allevatori,
veterinari, ispettori di macelli e professionisti zootecnici.