Art. 3.
                     Convenzioni con la Societa'
              per l'imprenditorialita' giovanile S.p.A.
 
  1.   Le   competenze   di   cui   al   nucleo  di  valutazione  per
l'imprenditorialita' giovanile, istituito dall'articolo 22,  comma  4
della  legge  regionale  1  settembre  1993,  n.  25 sono trasferite,
mediante   convenzione    da    stipulare,    alla    Societa'    per
l'imprenditorialita' giovanile S.p.A.
  2.  L'Assessore  regionale  alla  Presidenza  e'  autorizzato entro
sessanta giorni a  provvedere  alla  stipula  della  convenzione  per
estensione  di  quella prevista dall'articolo 9 della legge regionale
21 dicembre 1995, n. 85.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede on  parte
delle  disponibilita'  del  capitolo 21257 del bilancio della Regione
per  l'esercizio finanziario 1996. Agli oneri relativi agli  esercizi
finanziari futuri si provvedera' ai sensi dell'articolo 4 della legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47.