Art. 3. Convenzioni con la Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.A. 1. Le competenze di cui al nucleo di valutazione per l'imprenditorialita' giovanile, istituito dall'articolo 22, comma 4 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 sono trasferite, mediante convenzione da stipulare, alla Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.A. 2. L'Assessore regionale alla Presidenza e' autorizzato entro sessanta giorni a provvedere alla stipula della convenzione per estensione di quella prevista dall'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede on parte delle disponibilita' del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1996. Agli oneri relativi agli esercizi finanziari futuri si provvedera' ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.