Art. 4.
          Provvidenze concernenti le attivita' di spettacolo
 
  1.  Le  provvidenze  di cui alla legge regionale 23 maggio 1991, n.
34 sono estese alle imprese  esercenti  attivita'  di  spettacolo  in
genere  che operino presso strutture stabili condotte direttamente da
almeno un triennio.