Art. 7. Modifica all'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81 1. All'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81 e' aggiunto il seguente comma: "4. Quanto previsto dal presente articolo e' applicabile all'intera somma originariamente mutuata, comprensiva anche di eventuali rate non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge".