Art. 7.
                      Modifica all'articolo 10
            della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81
 
  1.  All'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 1995, n. 81 e'
aggiunto il seguente comma: "4. Quanto previsto dal presente articolo
e' applicabile all'intera somma originariamente mutuata,  comprensiva
anche  di  eventuali  rate  non pagate alla data di entrata in vigore
della presente legge".