Art. 8.
                         Proroga di termini
 
  1. Il termine di  cui  all'articolo  19  della  legge  regionale  8
gennaio  1996,  n.  2,  e' prorogato fino all'entrata in vigore delle
norme di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela
della vegetazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.