Art. 9. 1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 6 aprile 1996. GRAZIANO Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste Spoto Puleo Assessore regionale per il bilancio e le finanze Cantone