Art. 17.
       Concorsi per agente tecnico custode e guardia notturna
 
  1.  Nelle  more  della definizione da parte degli Organi competenti
delle procedure per l'istituzione della qualifica di "agente  tecnico
custode   e  guardia  notturna"  l'Assessore  regionale  per  i  beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e'  autorizzato,
al  fine  di assicurare la custodia del patrimonio archeologico e dei
beni culturali, a coprire i posti  vacanti  nell'organico  del  ruolo
tecnico  dei  beni  culturali ed ambientali con concorsi pubblici per
titoli,  che  saranno  valutati  da  apposita  Commissione,  nominata
secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  9  del  decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  2. I concorsi sono banditi su base provinciale  e  nel  bando  deve
essere prescritto l'obbligo della permanenza dei vincitori per almeno
cinque  anni  nella  provincia  per  la  quale  il  concorso e' stato
bandito.