Art. 17. Concorsi per agente tecnico custode e guardia notturna 1. Nelle more della definizione da parte degli Organi competenti delle procedure per l'istituzione della qualifica di "agente tecnico custode e guardia notturna" l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato, al fine di assicurare la custodia del patrimonio archeologico e dei beni culturali, a coprire i posti vacanti nell'organico del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali con concorsi pubblici per titoli, che saranno valutati da apposita Commissione, nominata secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 2. I concorsi sono banditi su base provinciale e nel bando deve essere prescritto l'obbligo della permanenza dei vincitori per almeno cinque anni nella provincia per la quale il concorso e' stato bandito.