Art. 2.
                  Contributo annuale alla gestione
 
  1.  Allo scopo di favorire una maggiore diversificazione funzionale
degli Orti botanici  delle  Universita'  siciliane,  con  riferimento
particolare   alla   loro   fruizione   pubblica  e  in  rapporto  al
potenziamento del ruolo che essi possono assolvere  nel  campo  della
didattica,  nei  settori  della istruzione extrauniversitaria e della
educazione ambientale dei cittadini, l'Assessore regionale per i beni
culturali e ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato ad
erogare  alle  Universita'  cui  afferiscono  gli  Orti  botanici  un
contributo annuo per le spese di gestione nelle seguenti misure:
   a)  500  milioni per l'Orto botanico della Universita' degli studi
di Palermo;
   b) 200 milioni per l'Orto botanico della Universita'  degli  studi
di Catania;
   c)  200  milioni per l'Orto botanico della Universita' degli studi
di Messina.