Art. 2. Contributo annuale alla gestione 1. Allo scopo di favorire una maggiore diversificazione funzionale degli Orti botanici delle Universita' siciliane, con riferimento particolare alla loro fruizione pubblica e in rapporto al potenziamento del ruolo che essi possono assolvere nel campo della didattica, nei settori della istruzione extrauniversitaria e della educazione ambientale dei cittadini, l'Assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato ad erogare alle Universita' cui afferiscono gli Orti botanici un contributo annuo per le spese di gestione nelle seguenti misure: a) 500 milioni per l'Orto botanico della Universita' degli studi di Palermo; b) 200 milioni per l'Orto botanico della Universita' degli studi di Catania; c) 200 milioni per l'Orto botanico della Universita' degli studi di Messina.