Art. 7.
             Istituzione Archivio "Salvatore Quasimodo"
 
  1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali  e  per
la  pubblica  istruzione  e'  autorizzato  a  stipulare  contratto di
acquisto  dagli  eredi  di  Salvatore  Quasimodo  del  suo   archivio
storico-culturale.
  2.  A  tal  fine  l'Assessore  regionale  per  i  beni culturali ed
ambientali e per la pubblica  istruzione  nomina  un  perito  per  la
valutazione  del  valore  scientifico  e  per la qualitificazione del
valore economico dell'archivio che dovra' essere fatta  entro  e  non
oltre 90 giorni dall'avvenuta nomina.
  3.  Per  la  raccolta e la conservazione, anche in originale, della
documentazione archivistica e bibliografica, dei cimeli,  carteggi  e
memorie,   sara'   istituito   un  archivio-biblioteca  diretto  alla
divulgazione  ed  alla   valorizzazione   dell'opera   di   Salvatore
Quasimodo.
  4.   La  Regione  siciliana  destina,  successivamente,  l'archivio
acquisito alla citta' di  Modica,  perche'  venga  reso  di  pubblica
fruizione,  impegnando  il  Comune  a  sistemarlo  in locali idonei e
stipulando apposita convenzione con il comune stesso.