Art. 7. Istituzione Archivio "Salvatore Quasimodo" 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato a stipulare contratto di acquisto dagli eredi di Salvatore Quasimodo del suo archivio storico-culturale. 2. A tal fine l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione nomina un perito per la valutazione del valore scientifico e per la qualitificazione del valore economico dell'archivio che dovra' essere fatta entro e non oltre 90 giorni dall'avvenuta nomina. 3. Per la raccolta e la conservazione, anche in originale, della documentazione archivistica e bibliografica, dei cimeli, carteggi e memorie, sara' istituito un archivio-biblioteca diretto alla divulgazione ed alla valorizzazione dell'opera di Salvatore Quasimodo. 4. La Regione siciliana destina, successivamente, l'archivio acquisito alla citta' di Modica, perche' venga reso di pubblica fruizione, impegnando il Comune a sistemarlo in locali idonei e stipulando apposita convenzione con il comune stesso.