Art. 2. Requisiti temporali. Oneri assicurativi 1. Alle misure di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 accedono coloro che alla data del 31 dicembre 1995 abbiano maturato nei progetti di utilita' collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e integrazioni periodi complessivamente non inferiori a centottanta giorni e in servizio alla data del 31 ottobre 1995. 2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione finanzia anche gli oneri derivanti dagli adempimenti assicurativi connessi allo svolgimento dei progetti di lavori socialmente utili attuati dall'Amministrazione regionale presso le proprie strutture.