Art. 2.
               Requisiti temporali. Oneri assicurativi
 
  1. Alle misure di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 21
dicembre  1995,  n.  85 accedono coloro che alla data del 31 dicembre
1995  abbiano  maturato   nei   progetti   di   utilita'   collettiva
disciplinati  dall'art.  23  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67 e
successive modifiche  e  integrazioni  periodi  complessivamente  non
inferiori a centottanta giorni e in servizio alla data del 31 ottobre
1995.
  2.  L'Assessore  regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione  finanzia  anche  gli  oneri
derivanti  dagli  adempimenti  assicurativi connessi allo svolgimento
dei progetti di lavori socialmente utili attuati dall'Amministrazione
regionale presso le proprie strutture.