Art. 3. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 1. All'art. 19, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le parole "ed in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso" sono sostituite con le seguenti "ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni". 2. Alla fine dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, le parole "purche' in servizio alla data della richiesta di assunzione" sono sostituite con le seguenti "purche' in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni".