Art. 3.
                      Modifiche all'articolo 19
            della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25
 
  1. All'art. 19, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993, n.
25, le parole "ed in servizio alla data di pubblicazione del relativo
bando di concorso" sono sostituite con le seguenti  "ed  in  possesso
dei  requisiti  previsti  dall'art.  1,  commi  2  e  3,  della legge
regionale  21  dicembre  1995,  n.  85  e  successive  modifiche   ed
integrazioni".
  2.  Alla  fine  dell'art.  19,  comma  3,  della  legge regionale 1
settembre 1993, n. 25, le parole "purche' in servizio alla data della
richiesta di assunzione" sono sostituite con le seguenti "purche'  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge
regionale   21  dicembre  1995,  n.  85  e  successive  modifiche  ed
integrazioni".