Art. 4.
                      Modifiche all'articolo 12
           della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36
 
  1. Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale  21  settembre
1990,  n.  36,  sono  abrogate le parole "i requisiti di esperienza e
professionalita', nonche' i criteri di selezione ed".
  2. All'art. 12 della legge regionale 21 settembre 1990,  n.  36  e'
aggiunto  il  seguente  comma:  "2-bis. Ai fini dell'applicazione del
comma 2 l'Assessore regionale per il lavoro, la  previdenza  sociale,
la   formazione  professionale  e  l'emigrazione  e'  autorizzato  ad
assumere  prioritariamente,  con selezione diretta e mediante stipula
di contratti quinquennali rinnovabili di diritto privato, nei  limiti
del    contingente   fissato,   personale   dotato   delle   seguenti
professionalita' ed esperienze:
   a) esperti  o  specialisti  in  materia  di  lavoro  e  formazione
professionale  con  esperienza  pluriennale acquisita alle dipendenze
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o  delle  agenzie
regionali  per  l'impiego,  ai  sensi  dell'art.  24  della  legge 28
febbraio 1987, n.  56;
   b) esperti  o  specialisti  in  materia  di  lavoro  e  formazione
professionale,   orientamento,   valutazione   e   programmazione  di
interventi per il mercato del lavoro  con  comprovata  esperienza  in
attivita'  di programmazione di interventi e di valutazione presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso l'ISFOL e  le
Regioni,  con esperienza formativa e di ricerca presso le istituzioni
accademiche;
   c) docenti universitari con esperienza pluriennale in  materia  di
orientamento;
   d) manager di grandi imprese con pluriennale esperienza in materia
di gestione del mercato del lavoro".