Art. 4. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 1. Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono abrogate le parole "i requisiti di esperienza e professionalita', nonche' i criteri di selezione ed". 2. All'art. 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 e' aggiunto il seguente comma: "2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato ad assumere prioritariamente, con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali rinnovabili di diritto privato, nei limiti del contingente fissato, personale dotato delle seguenti professionalita' ed esperienze: a) esperti o specialisti in materia di lavoro e formazione professionale con esperienza pluriennale acquisita alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o delle agenzie regionali per l'impiego, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; b) esperti o specialisti in materia di lavoro e formazione professionale, orientamento, valutazione e programmazione di interventi per il mercato del lavoro con comprovata esperienza in attivita' di programmazione di interventi e di valutazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso l'ISFOL e le Regioni, con esperienza formativa e di ricerca presso le istituzioni accademiche; c) docenti universitari con esperienza pluriennale in materia di orientamento; d) manager di grandi imprese con pluriennale esperienza in materia di gestione del mercato del lavoro".