Art. 11.
                    Integrazione pubblico-privato
 
  1.   Al   fine   di  assicurare  l'assistenza  domiciliare  di  cui
all'articolo 2 ogni Azienda puo'  convenzionarsi  con  organizzazioni
non aventi scopo di lucro, operanti nel settore delle cure palliative
da almeno due anni.
  2. La responsabilita' clinica e gestionale e' affidata al dirigente
dell'organizzazione  di  riferimento, in possesso dei titoli indicati
negli articoli 8 e 9.
  3. Le organizzazioni di cui  al  comma  1  dovranno  garantire  gli
stessi standards assistenziali indicati negli articoli 2, 8 e 9.