Art. 11. Integrazione pubblico-privato 1. Al fine di assicurare l'assistenza domiciliare di cui all'articolo 2 ogni Azienda puo' convenzionarsi con organizzazioni non aventi scopo di lucro, operanti nel settore delle cure palliative da almeno due anni. 2. La responsabilita' clinica e gestionale e' affidata al dirigente dell'organizzazione di riferimento, in possesso dei titoli indicati negli articoli 8 e 9. 3. Le organizzazioni di cui al comma 1 dovranno garantire gli stessi standards assistenziali indicati negli articoli 2, 8 e 9.