Art. 12.
               Convenzioni per posti letto in Hospice
 
  1.  Entro  i  limiti dei posti letto Hospice a livello regionale le
Aziende unita' sanitarie locali  e  le  Aziende  ospedaliere  di  cui
all'articolo  8, comma 1, possono stipulare convenzioni con strutture
sanitarie  private  accreditate,  situate  logisticamente  entro   la
propria area territoriale.
  2.  Nel caso di convenzione la responsabilita' clinica dei pazienti
terminali ricoverati nei  posti  letto  Hospice  della  struttura  di
degenza accreditata, dovra' essere affidata al dirigente dell'Hospice
dell'Azienda sanitaria convenzionata.
  3.  La  Regione  potra'  destinare  alla gestione di tali strutture
convenzionate un numero di posti letto non superiore al 30 per  cento
del numero dei posti letto totale tipo Hospice.