Art. 12. Convenzioni per posti letto in Hospice 1. Entro i limiti dei posti letto Hospice a livello regionale le Aziende unita' sanitarie locali e le Aziende ospedaliere di cui all'articolo 8, comma 1, possono stipulare convenzioni con strutture sanitarie private accreditate, situate logisticamente entro la propria area territoriale. 2. Nel caso di convenzione la responsabilita' clinica dei pazienti terminali ricoverati nei posti letto Hospice della struttura di degenza accreditata, dovra' essere affidata al dirigente dell'Hospice dell'Azienda sanitaria convenzionata. 3. La Regione potra' destinare alla gestione di tali strutture convenzionate un numero di posti letto non superiore al 30 per cento del numero dei posti letto totale tipo Hospice.