Art. 13.
                          Norma finanziaria
 
  1.  Le  Aziende  unita'  sanitarie  locali e le Aziende ospedaliere
provvedono alla copertura  degli  oneri  discendenti  dalla  presente
legge  con  i  fondi loro assegnati in sede di ripartizione del Fondo
sanitario nazionale (capitolo 42840).